Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e aggiornato dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, consente ai contribuenti soggetti agli ISA di accettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate per definire in anticipo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, ove rilevante, il valore della produzione netta IRAP per il biennio 2026-2027.
In termini pratici aderire al CPB significa accettare oggi un reddito fiscale di riferimento per il biennio 2026-2027. Se l’attività andrà meglio del previsto, il maggior reddito effettivo non sarà tassato secondo le regole ordinarie, nei limiti previsti dalla disciplina. Se invece l’attività andrà peggio, il contribuente resterà comunque vincolato al reddito concordato, salvo specifiche cause di cessazione o decadenza.
La convenienza del concordato non dipende quindi solo dall’importo proposto dall’Agenzia delle Entrate, ma dal confronto tra proposta ricevuta, andamento storico dell’attività, previsioni realistiche per il biennio e possibili fattori di rischio. Questo approfondimento ricostruisce il quadro normativo e operativo del CPB 2026-2027, con l’obiettivo di fornire criteri utili per valutare se l’adesione sia coerente con la situazione concreta del contribuente.
La disciplina del CPB è contenuta nel D.Lgs. 13/2024, emanato in attuazione della delega fiscale, che all’art. 9 definisce l’istituto e rinvia a un decreto MEF la metodologia per l’elaborazione delle proposte.
Il D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81 interviene sul D.Lgs. 13/2024 con modifiche rilevanti: tra l’altro, esclude i forfettari dal perimetro del concordato a partire dai periodi d’imposta successivi al 2024 e rende strutturale il termine del 30 settembre per l’adesione.
Per il biennio 2026‑2027 la metodologia di calcolo delle proposte è stata approvata con DM 11 maggio 2026, che definisce il percorso tecnico utilizzato dall’Agenzia per determinare il reddito concordato a partire dai dati ISA e dalle proiezioni macroeconomiche.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026 ha approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta CPB 2026-2027 e per la relativa accettazione; con separato provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti dall’art. 9‑bis del DL 24 aprile 2017 n. 50 (convertito dalla Legge del 21 giugno 2017 n. 96) come strumento di stima della normalità e coerenza della gestione economica dei contribuenti di minori dimensioni.
Per ciascuna attività per la quale è stato approvato un ISA, il contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 che misura il grado di affidabilità fiscale in base a dati contabili e strutturali confrontati con quelli di soggetti similari; punteggi più elevati comportano l’accesso a specifici benefici premiali, come la riduzione dei termini di accertamento e l’esclusione da alcune forme di accertamento presuntivo.
Gli ISA si applicano, in linea generale, ai contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, al netto delle cause di esclusione individuate dalla disciplina di dettaglio (ad esempio, inizio o cessazione attività, particolari regimi, livelli di ricavi oltre soglia).
Il CPB è quindi strettamente collegato agli ISA: la proposta concordataria viene elaborata a partire dai dati dichiarativi, dalle informazioni ISA e dagli elementi economici e settoriali disponibili.
Per il biennio d’imposta 2026‑2027 possono aderire al CPB i contribuenti che:
nel periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, un’attività per la quale risulta approvato un ISA;
sono tenuti all’applicazione di detto ISA per il 2025;
rientrano nei limiti dimensionali previsti per gli ISA (ricavi/compensi non superiori a 5.164.569 euro, salve specificità settoriali);
sono in regola con gli adempimenti dichiarativi previsti;
non presentano, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli oggetto di proposta, debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati, salvo che tali debiti siano estinti entro il termine di adesione o residuino per un importo complessivo inferiore a 5.000 euro, tenendo conto delle regole previste dall’art. 10 del D.Lgs. 13/2024.
L’accettazione della proposta per il biennio 2026‑2027 è aperta sia ai contribuenti che aderiscono per la prima volta, sia a quelli che hanno già applicato il CPB nel biennio 2024‑2025 e intendono rinnovarlo.
Sono invece esclusi i soggetti in regime forfettario, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2025, nonché i contribuenti non tenuti all’applicazione degli ISA. Restano inoltre da verificare, caso per caso, eventuali cause specifiche di esclusione o cessazione legate alla posizione fiscale e contributiva, alla regolarità dichiarativa o a eventi straordinari intervenuti.
Le operazioni straordinarie, le trasformazioni e le modifiche rilevanti dell’attività devono essere valutate con attenzione, perché possono incidere sulla possibilità di accedere al concordato o sulla sua permanenza nel corso del biennio.
4. Meccanismo di funzionamento del CPB 2026‑2027
La proposta di concordato per il biennio 2026-2027 è formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della metodologia approvata dal DM 11 maggio 2026. Il metodo non si limita ad applicare un incremento automatico al reddito dell’anno precedente, ma mette in relazione i dati dichiarativi del contribuente con le informazioni desumibili dagli ISA, l’andamento economico dell’attività e gli scenari settoriali e macroeconomici.
In particolare, la metodologia considera:
gli indicatori ISA, sia in termini di affidabilità sia di eventuali anomalie;
i risultati economici degli ultimi periodi d’imposta;
il confronto con i benchmark del settore di riferimento;
la rivalutazione dei dati sulla base degli scenari macroeconomici previsti per il biennio 2026-2027.
In sostanza, la proposta nasce da un’elaborazione che combina la posizione dichiarativa del contribuente, la sua storia economica recente e il contesto di settore in cui opera. Per questo motivo, la valutazione dell’adesione non può limitarsi al solo importo proposto, ma deve verificare se quel reddito sia effettivamente coerente con l’andamento atteso dell’attività.
Una volta accettata la proposta, il contribuente aderisce al concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027. Per queste annualità, le imposte dirette e, ove dovuta, l’IRAP sono calcolate sul reddito concordato, anche se il reddito effettivo dell’attività risulta diverso. Restano salve le ipotesi in cui la disciplina prevede la cessazione o la decadenza dal concordato.
In altri termini, se nel biennio il contribuente realizza un reddito effettivo superiore a quello concordato, la maggiore redditività non comporta, di regola, un aumento della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Al contrario, se il reddito effettivo risulta inferiore a quello concordato, il contribuente resta comunque tenuto a tassare il reddito definito con la proposta accettata, salvo che ricorrano eventi eccezionali o cause specifiche che incidano sugli effetti del concordato.
La disciplina conferma inoltre un meccanismo di gradualità: per il 2026, l’eventuale maggior reddito concordato rispetto al reddito di riferimento 2025 rileva solo parzialmente, con l’obiettivo di accompagnare progressivamente il contribuente verso il livello di redditività definito nella proposta.
Gli effetti del CPB si estendono anche ai contributi previdenziali obbligatori: in linea generale, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi conseguiti nel biennio non rilevano ai fini contributivi, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo qualora questo sia superiore a quello concordato.
L’adesione al concordato non fa venir meno gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi. Il contribuente deve quindi continuare a tenere la contabilità, presentare le dichiarazioni fiscali, compilare i modelli ISA e rispettare gli adempimenti IVA, contributivi e dichiarativi previsti dalla disciplina ordinaria.
L’adesione al CPB 2026-2027 avviene tramite il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, da trasmettere secondo le modalità previste dalle istruzioni e dalle relative specifiche tecniche, anche nell’ambito del flusso dichiarativo Redditi/ISA.
L’art. 9 del D.Lgs. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. 81/2025, fissa il termine del 30 settembre per l’adesione alle proposte di concordato, termine confermato per il biennio 2026‑2027 dalle istruzioni del modello.
Le istruzioni del modello prevedono modalità specifiche anche per la revoca dell’adesione entro i medesimi termini, attraverso la valorizzazione di appositi codici nel frontespizio Redditi 2026 e, quando richiesto, l’invio di una nuova comunicazione.
La scelta di aderire o revocare entro il termine comporta effetti sull’intero biennio, mentre eventuali cause di cessazione o decadenza sopravvenute seguono la disciplina degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 13/2024, integrata dai chiarimenti delle FAQ AdE.
Per i soggetti che aderiscono, il CPB incide sulla determinazione delle imposte dirette e, per chi è soggetto, dell’IRAP, sostituendo il reddito effettivo con il reddito concordato ai soli fini delle basi imponibili di periodo, ferma restando la distinzione con il reddito effettivo per altre finalità.
I contribuenti che aderiscono possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, cioè sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che eccede il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente al biennio oggetto di proposta, rettificato secondo le regole previste dalla disciplina. Le aliquote sono pari al 10%, 12% o 15% in funzione del livello di affidabilità fiscale ISA e si applicano entro il limite di 85.000 euro di eccedenza. Per la parte eccedente tale soglia, trovano applicazione le regole ordinarie previste dalla normativa.
Il meccanismo può essere compreso più facilmente distinguendo il reddito di riferimento dalla quota di maggior reddito concordato.
Ad esempio: se il reddito di riferimento 2025 è pari a 70.000 euro e la proposta concordata per il 2026 prevede un reddito di 90.000 euro, l’eccedenza è pari a 20.000 euro. Se il contribuente rientra nella fascia ISA cui corrisponde l’aliquota del 10%, l’imposta sostitutiva sull’eccedenza sarà pari a 2.000 euro.
Questo dato, però, non basta da solo a stabilire la convenienza dell’adesione. Occorre confrontarlo con la tassazione ordinaria che si sarebbe applicata in assenza di concordato, con gli effetti IRAP, con l’impatto sugli acconti e con l’andamento previsto dell’attività nel biennio.
È importante sottolineare che il reddito concordato rileva ai fini del CPB, ma non sostituisce il reddito effettivo per ogni finalità. Quando una norma collega detrazioni, agevolazioni, prestazioni o altri benefici al livello di reddito del contribuente, occorre continuare a guardare al reddito realmente prodotto.
In pratica, per verificare soglie come la no tax area, il trattamento integrativo, l’ISEE o altre misure agganciate alla situazione reddituale, il riferimento resta il reddito effettivo del contribuente e non il reddito concordato ai fini CPB.
L’adesione al concordato preventivo biennale vincola il contribuente per il biennio 2026-2027, ma non resta efficace in ogni circostanza. La disciplina prevede infatti alcune ipotesi in cui il concordato può cessare oppure decadere.
La cessazione riguarda, in generale, situazioni che modificano in modo significativo il contesto su cui la proposta era stata costruita. Può trattarsi, ad esempio, della cessazione dell’attività, di modifiche rilevanti dell’attività esercitata, di operazioni straordinarie o di eventi eccezionali che incidono in modo consistente sulla capacità reddituale del contribuente. In questi casi non si è necessariamente in presenza di un comportamento irregolare: il punto è che la proposta originaria può non rappresentare più in modo attendibile la situazione economica dell’impresa o del professionista.
Un caso particolarmente rilevante riguarda gli eventi eccezionali che determinano una riduzione significativa del reddito effettivo o del valore della produzione netta rispetto a quanto concordato. Se la riduzione supera le soglie previste dalla normativa, il concordato può cessare di produrre effetti dal periodo d’imposta interessato. Per questo, quando l’attività presenta elementi di instabilità, possibili sospensioni, ristrutturazioni, crisi di settore o operazioni straordinarie programmate, l’adesione deve essere valutata con particolare prudenza.
La decadenza, invece, riguarda ipotesi collegate alla correttezza della posizione fiscale e dichiarativa del contribuente. Può verificarsi, ad esempio, in presenza di omissioni dichiarative, dati non corretti comunicati ai fini ISA o CPB, violazioni rilevanti emerse in sede di controllo o altre irregolarità tali da far venir meno i presupposti dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria.
La distinzione è importante anche sul piano pratico: la cessazione dipende normalmente dal venir meno delle condizioni economiche, operative o soggettive su cui si fondava il concordato; la decadenza, invece, è legata a irregolarità fiscali o dichiarative che incidono sull’affidabilità della posizione del contribuente.
Per questo, prima di aderire, non basta confrontare il reddito proposto con il reddito atteso. Occorre verificare anche se nel biennio sono previste operazioni straordinarie, cambiamenti dell’attività, riorganizzazioni societarie, situazioni di crisi, debiti fiscali o contributivi, oppure altri elementi che potrebbero compromettere la tenuta del concordato.
La decisione di aderire al concordato preventivo biennale richiede un confronto strutturato tra la proposta dell’Agenzia delle Entrate e i numeri reali (storici e prospettici) dell’attività. Non è sufficiente guardare solo all’importo del reddito concordato: occorre capire quanto sia rappresentativo rispetto al passato e quanto sia sostenibile rispetto al futuro.
La valutazione dovrebbe partire da alcuni passaggi concreti:
Ricostruire il reddito 2025, distinguendo il risultato ordinario dell’attività dalle componenti non ricorrenti, come plusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti o altri elementi straordinari. Questo passaggio serve a capire se il reddito preso a riferimento è davvero rappresentativo.
Analizzare il punteggio ISA e il suo andamento negli ultimi anni, verificando se esistono indicatori di anomalia o incoerenza che possono aver inciso sulla proposta.
Elaborare una proiezione realistica del biennio 2026‑2027, stimando ricavi, margini, investimenti, eventuali ristrutturazioni, operazioni societarie o altri eventi che possono modificare il risultato economico rispetto al 2025.
Simulare il carico fiscale con e senza concordato, confrontando la tassazione ordinaria con quella derivante dal reddito concordato, includendo l’eventuale imposta sostitutiva, l’IRAP e gli effetti sugli acconti.
Valutare lo scenario negativo, cioè cosa accadrebbe se il reddito effettivo del biennio risultasse inferiore a quello concordato e non ricorressero cause eccezionali idonee a far cessare gli effetti del CPB.
Verificare i fattori di rischio, come debiti tributari o contributivi, contenziosi, operazioni straordinarie programmate, cambiamenti dell’attività o situazioni che potrebbero determinare cessazione o decadenza dal concordato.
Il concordato può essere utile quando il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate è coerente con una previsione prudente dell’attività per il biennio 2026-2027. Se invece la proposta si discosta in modo significativo dai risultati attesi, l’adesione non dovrebbe essere valutata solo in base al possibile risparmio fiscale immediato, ma considerando la sostenibilità dell’impegno assunto per entrambi gli anni.
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