Con la Legge di Bilancio 2026, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha reintrodotto l’iperammortamento come strumento di sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologici. Le modalità operative della misura sono demandate al decreto attuativo MIMIT-MEF, firmato il 4 maggio 2026, che disciplina in particolare la procedura di accesso, le comunicazioni al GSE e la documentazione da predisporre.
Il ritorno a questo meccanismo segna un cambiamento di impostazione rispetto al recente passato: si abbandona la logica del credito d'imposta compensabile, che aveva caratterizzato il piano Transizione 4.0 e 5.0, per tornare a una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile, con effetti che si distribuiscono nel tempo attraverso le quote di ammortamento.
Capire questa differenza è il primo passo per valutare se e quanto la misura conviene alla propria impresa.
A differenza del credito d'imposta (che generava una compensazione diretta in F24), l'iperammortamento 2026 agisce sulla base imponibile. Consente invece di maggiorare il costo di acquisizione del bene strumentale agevolato - ai soli fini fiscali - di una percentuale che varia in base all'entità dell'investimento:
+180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
+160% per la quota di investimento compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
+150% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro;
Nessuna maggiorazione oltre i 20 milioni di euro.
La maggiorazione si traduce in quote di ammortamento fiscalmente più elevate rispetto a quelle civilistiche, con conseguente riduzione della base imponibile IRES o IRPEF negli anni di vita utile del bene. Il vantaggio è reale ma strutturalmente diverso rispetto al credito d'imposta: non alleggerisce la liquidità nella fase di investimento, ma riduce il carico fiscale negli anni successivi.
Per fruire concretamente del beneficio è necessario che l'impresa produca reddito imponibile nell'anno in cui deduce le quote maggiorate. In assenza di utile fiscale, la maggiore quota di ammortamento genera o incrementa una perdita fiscale che, secondo le regole ordinarie, può essere riportata negli esercizi successivi e utilizzata in compensazione dei redditi futuri; il beneficio non va perso, ma viene differito nel tempo fino al momento in cui l'impresa torna in utile.
Questo significa che il vantaggio economico effettivo dipende non solo dalla presenza dell'agevolazione, ma dalla capacità dell'impresa di assorbire la deduzione in tempi ragionevolmente vicini all'investimento: più lungo è il periodo di riporto, minore è il valore attuale del risparmio fiscale.
Un esempio pratico: ammortamento ordinario vs iperammortamento
Acquisto di un macchinario 4.0
del valore di 500.000 euro,
con aliquota di ammortamento civilistica e fiscale del 20% (vita utile 5 anni)
con maggiorazione iperammortamento dell'80% (investimento sotto i 2,5 milioni di euro)
L’esempio sopra riportato considera un investimento integralmente sostenuto dall’impresa. In presenza di contributi o sovvenzioni riferiti ai medesimi costi ammissibili, la maggiorazione fiscale deve invece essere determinata assumendo il costo del bene al netto degli importi ricevuti.
Il cumulo con altre agevolazioni resta possibile nei limiti del costo sostenuto dall’impresa, ma il beneficio effettivo dell’iperammortamento risulta inferiore rispetto a quello teoricamente calcolato sull’intero investimento. Per questo, nei casi in cui siano presenti più misure agevolative, è opportuno valutare preventivamente l’effetto combinato delle agevolazioni sul piano fiscale dell’impresa.
L’agevolazione è rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone e società di capitali) che effettuano investimenti in strutture produttive situate in Italia, in regola con gli obblighi di versamento contributivo (DURC regolare) e con le normative sulla sicurezza sul lavoro.
Sono invece espressamente esclusi:
Lavoratori autonomi e professionisti;
Contribuenti in regime forfettario;
Imprese agricole che determinano il reddito su base catastale;
Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali;
Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Rientrano nell'agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
Beni materiali e immateriali strumentali nuovi dotati delle caratteristiche tecnologiche 4.0 elencati negli Allegati IV e V della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica;
Beni materiali destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (inclusi impianti fotovoltaici e sistemi di stoccaggio, con specifici requisiti tecnici).
Per i beni strumentali agevolabili non è più previsto il vincolo di produzione all’interno dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo. Tale requisito, introdotto nella formulazione originaria della Legge di Bilancio 2026, è stato soppresso dall’art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, con effetto sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Rimangono invece ferme le specifiche condizioni previste per gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonte solare. In particolare, per gli impianti fotovoltaici continuano a essere agevolabili esclusivamente i moduli iscritti nel registro ENEA appartenenti alle categorie B e C, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 429, lett. b), della Legge di Bilancio 2026, che richiama i requisiti tecnici di cui all’art. 12 del D.L. 181/2023.
Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 e in attesa della piena operatività della piattaforma, ha introdotto una procedura obbligatoria e articolata tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), strutturata in cinque comunicazioni distinte. È la novità operativa più rilevante rispetto alle edizioni precedenti della misura: non è più sufficiente conservare la documentazione e indicare il beneficio in dichiarazione. Ogni investimento agevolato deve essere preventivamente comunicato, monitorato e chiuso formalmente attraverso il portale.
Prima comunicazione - Preventiva: Prima di avviare l'investimento, l'impresa trasmette al GSE i dati del progetto. Il GSE dispone di dieci giorni per verificare la disponibilità delle risorse e rilasciare il via libera.;
Seconda comunicazione - Conferma: Entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, l'impresa conferma l'effettivo avvio dell'investimento documentando il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del corrispettivo, oppure la stipula del contratto di leasing finanziario;
Terza comunicazione - Completamento: Al termine dell'investimento e ad avvenuta interconnessione, l'impresa trasmette la documentazione tecnica di chiusura. Il termine massimo per questa comunicazione è fissato al 15 novembre 2028,
Monitoraggio annuale (entro il 20 gennaio): Una comunicazione periodica annuale per aggiornare il GSE sull'avanzamento degli investimenti effettuati e le previsioni di utilizzo dei beni agevolati;
Monitoraggio integrativo (entro il 30 giugno): Una comunicazione annuale relativa al piano di ammortamento e alle quote effettivamente imputate a bilancio nell'anno precedente.
Le comunicazioni di monitoraggio assumeranno rilievo operativo già con riferimento agli investimenti avviati o effettuati nel periodo agevolato, secondo le scadenze e le modalità che saranno rese operative tramite la piattaforma GSE.
Con il Decreto Attuativo viene eliminata definitivamente l'autocertificazione del legale rappresentante, che nelle edizioni precedenti era ammessa per beni di valore inferiore a 300.000,00 euro. Dal 2026 ogni investimento agevolato, indipendentemente dall'importo, richiede due attestazioni esterne obbligatorie.
La perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, deve attestare le caratteristiche tecnologiche del bene, la sua riconducibilità agli Allegati IV e V della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Secondo l’impostazione del decreto attuativo, la documentazione tecnica può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure mediante attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
La certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti o dalla società di revisione eventualmente incaricata, attesta l'effettivo e corretto sostenimento delle spese agevolabili, la loro coerenza con i dati contabili e la corretta classificazione del bene nel registro dei cespiti.
Un aspetto operativo da gestire con attenzione riguarda la vita del bene agevolato dopo l'acquisto. Se, nel periodo di fruizione della maggiorazione, il bene agevolato viene ceduto a titolo oneroso oppure destinato a strutture produttive ubicate all’estero, occorre verificare gli effetti sulla prosecuzione del beneficio. La norma consente il mantenimento delle quote residue se, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Qualora il costo del bene sostitutivo sia inferiore a quello del bene originario, la fruizione prosegue nei limiti del costo del nuovo investimento.
È prevista tuttavia una clausola di salvaguardia: se nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione l'impresa effettua un investimento sostitutivo in un bene con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, il beneficio può essere mantenuto sulle quote residue a condizione che il nuovo bene soddisfi tutti i requisiti previsti e che le comunicazioni al GSE vengano aggiornate di conseguenza.
Per chi ha già gestito pratiche di credito d'imposta Transizione 4.0, le differenze operative sono sostanziali e vale la pena evidenziarle con chiarezza.
Il credito d'imposta interveniva sulla liquidità: una volta maturato, era utilizzabile in compensazione tramite F24 in tre quote annuali, con un impatto tangibile già nella fase di investimento. L'iperammortamento non genera crediti compensabili: il beneficio si materializza esclusivamente attraverso la maggiore deducibilità fiscale delle quote di ammortamento, anno per anno. Questo significa che un'impresa in perdita fiscale non fruisce del beneficio nell'anno in cui registra la perdita, anche se il bene è stato acquistato, interconnesso e certificato correttamente.
Dal punto di vista degli adempimenti, Transizione 4.0 nella sua forma più recente prevedeva già tre comunicazioni obbligatorie al GSE/MIMIT (preventiva, conferma con versamento dell'acconto di almeno il 20% e comunicazione di completamento) senza le quali il credito non veniva trasmesso all'Agenzia delle Entrate e non era utilizzabile in compensazione tramite F24. Con l'iperammortamento 2026 la struttura di controllo si articola ulteriormente: le comunicazioni passano a cinque, con l'aggiunta di due step di monitoraggio periodico che accompagnano l'impresa per tutta la durata del piano di ammortamento. La differenza non è quindi nell'esistenza degli obblighi comunicativi, che erano già presenti, ma nella loro estensione temporale: con l'iperammortamento il rapporto con il GSE non si chiude al completamento dell'investimento, ma prosegue annualmente fino all'ultima quota dedotta.
I profili di rischio più frequenti in sede di verifica riguardano quattro aree principali.
Il vizio di interconnessione è il rischio più comune: il bene deve risultare interconnesso in modo continuativo per tutta la durata del piano di ammortamento. Un'interruzione dell'interconnessione, anche temporanea e non intenzionale, può essere contestata in sede di accertamento;
Il vizio temporale riguarda la non corrispondenza tra le date dichiarate nelle comunicazioni GSE e quelle risultanti dalla documentazione contabile e contrattuale (ordini, fatture, verbali di collaudo);
La carenza documentale è un rischio gestibile con una buona organizzazione: fatture, contratti, ordini firmati, manuali tecnici, verbali di collaudo, dichiarazione del fornitore sull'origine UE/SEE, perizia tecnica e certificazione contabile devono essere archiviati in modo ordinato e immediatamente accessibili in caso di ispezione;
Il rischio di recupero in caso di decadenza è proporzionale alle quote già dedotte: la restituzione avviene con interessi e sanzioni calcolate sull'imposta non versata, salvo accesso al ravvedimento operoso prima dell'apertura di un procedimento formale.
L'Iperammortamento 2026 è una misura strutturalmente solida per le imprese che hanno un piano di investimento tecnologico chiaro e una capacità di generare reddito imponibile negli anni successivi. Non è uno strumento di supporto alla liquidità nella fase di avvio: è un incentivo alla pianificazione di medio periodo.
Prima di procedere con un acquisto agevolabile, è indispensabile una valutazione preventiva su tre livelli:
Capienza fiscale futura: il piano previsionale genera utili sufficienti per assorbire la maggiore deduzione negli anni di ammortamento del bene?
Requisiti tecnici del bene: il fornitore è in grado di documentare le caratteristiche tecnologiche 4.0 del bene, la sua interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura e, ove rilevante, gli specifici requisiti previsti per gli investimenti energetici?
Gestione burocratica: l'azienda è organizzata per seguire le cinque comunicazioni al GSE, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile nei tempi e nei modi previsti?
Chi non si pone queste domande prima di ordinare il bene rischia di perdere il beneficio per vizi procedurali, anche a fronte di un investimento tecnologicamente valido e pienamente ammissibile.
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